VEICOLI IN ALBERGO

Argomento: Una coppia di turisti, al momento della loro partenza dall’albergo riscontrano il danneggiamento di una fiancata del veicolo parcheggiato nella rimessa dell’albergo stesso, avanzano pertanto richiesta di risarcimento all’albergatore. L’assicuratore L’albergatore chiama in causa il proprio assicuratore il quale però eccepisce la manleva in quanto le condizioni di polizza prevedevano la copertura solo per le responsabilità del deposito in albergo di cui […]
VEICOLI IN ALBERGO

Argomento:

Una coppia di turisti, al momento della loro partenza dall’albergo riscontrano il danneggiamento di una fiancata del veicolo parcheggiato nella rimessa dell’albergo stesso, avanzano pertanto richiesta di risarcimento all’albergatore.

L’assicuratore

L’albergatore chiama in causa il proprio assicuratore il quale però eccepisce la manleva in quanto le condizioni di polizza prevedevano la copertura solo per le responsabilità del deposito in albergo di cui ai citati articoli 1783 usque 1786 del Codice Civile.

Giusto

L’assicuratore ha risposto correttamente in quanto l’articolo 1785 quinquies stabilisce una limitazione alla responsabilità dell’albergatore per veicoli, cose in esse contenute ed animali vivi.

Se pertanto la copertura assicurativa verte solo sulle responsabilità derivanti dai predetti articoli è evidente che questi non possono essere assunti all’occasione.

Zurich Albergatori

La limitazione di responsabilità sancita dall’articolo 1785 quinquies trova ragione in quanto i veicoli e gli animali vivi sono oggetto di apposito contratto di deposito a cui si deve invece applicare la disciplina sancita dall’articolo 1766 del Codice Civile.

Zurich Albergatori prevede entrambe le soluzioni nella propria proposta, ma entrambe vanno espressamente richiamate come garanzie aggiuntive.

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