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L’INTERO FABBRICATO

Argomento:

Il momento topico di una trattativa per l’assicurazione contro il rischio di incendio di un immobile è quello della quantificazione della somma da assicurare.

Le strategie commerciali per andare incontro alle difficoltà dell’assicurato di fornire una cifra corrispondente ai dettami stabiliti nelle condizioni di assicurazione, si sprecano in termini di fantasia.

Il modello drastico

Per semplificare la vita a tutti, assicurati ed assicuratori, si può propendere per la forma del valore a primo rischio assoluto che nei fatti corrisponde ad una domanda di questo tenore: “fino a che importo intendi essere indennizzato”?

Ciò equivale a stabilire un limite di indennizzo che prescinde il reale valore di ricostruzione dell’intero fabbricato incendiato.

Il rischio

Questa prassi, assai diffusa in Alto Adige con la forma conosciuta con il nome di: “A primo fuoco” è assai semplice e certamente agevola la conclusione della trattativa, ma presenta un inconveniente rilevante: l’assicurato è tentato a ridurre la pretesa di stabilire un limite di indennizzo congruo e allettato dal minor premio, tende in modo quasi automatico a stabilire un limite ben distante da quanto dovrà invece corrispondere in caso di ricostruzione integrale dell’immobile completamente distrutto.

Zurich Metro per metro quadro

Se il primo rischio assoluto rappresenta una scorciatoia pericolosa, se gestita impropriamente, la forma a valore intero si porta appresso il rischio di non riuscire a fornire una quantificazione esatta del valore di ricostruzione. 

La soluzione di Zurich Metro per metro quadro ha il pregio di confermare il principio della forma a valore intero, quindi si deve assicurare il valore dell’intero fabbricato, ma il parametro utilizzato per la determinazione della somma assicurata è data dalla misura della superficie ponderata del fabbricato.

Metro alla mano, sarà possibile per chiunque determinare la misura esatta e poter quindi procedere alla conclusione del contratto in assoluta certezza di non aver corrisposto indicazioni di cifre distanti dalla realtà.

AZIONI VANDALICHE

Argomento:

Durante una violenta manifestazione di piazza, alcuni dei più facinorosi hanno lanciato una fitta sassaiola di sampietrini contro le forze dell’ordine.

Diversi cubetti di porfido hanno però colpito la facciata ed il portoncino d’ingresso di uno stabile condominiale  di una via del centro sbrecciando l’intonaco in più punti e rompendo la vetrata e danneggiando la struttura del portone.

Il rischio

Quando si verificano queste azioni che sfociano in danneggiamenti, anche se i responsabili vengano perseguiti è difficile ottenere da questi il risarcimento dei danni cagionati.

Zurich Profilo Fabbricati

È preferibile che ciascun proprietario di immobile si procuri da sé la soluzione. In questo può intervenire Zurich Profilo Fabbricati che con la sezione Incendio può prevedere l’estensione alla garanzia aggiuntiva eventi socio politici. 

Detta garanzia prevede l’indennizzo dei danni ai beni cagionati al fabbricato durante azioni vandaliche, dolose compiute da terzi, nonché in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, per finire ai casi più eclatanti di terrorismo.

ADEGUARE LA CASA A UN INFORTUNIO GRAVE

Il caso e Zurich Fortuna 2.0

La premessa

Il signor Di Bernardo è stato costretto sulla sedia a rotelle da un severo infortunio alla colonna vertebrale. L’uomo è stato ricoverato per alcune settimane dopo la lunga e complessa operazione che gli ha salvato la vita: rischiava infatti una paralisi totale, ma grazie all’intervento chirurgico ha potuto salvare almeno la parte superiore del corpo.

Ora è giunto il momento di tornare a casa, dove potrà essere assistito dalla propria famiglia

Il problema

L’abitazione del signor Di Bernardo però complica i programmi: i tre piani e gli spazi assai ristretti non saranno sicuramente d’aiuto all’uomo.

Sua moglie comprende subito che servono dei lavori immediati per migliorare la capacità di movimento del marito all’interno della propria casa: chiama quindi d’urgenza geometra e muratori, che si dedicano alle modifiche strutturali. Inoltre, si occupa di far installare dei montacarichi sulle rampe delle scale per consentire al marito di spostarsi autonomamente da un piano all’altro.

Il conto

La signora Di Bernardo non si è posta problemi di natura economica; ha pensato solamente alla salute del marito.

Terminati i vari lavori però, il conto da pagare è piuttosto oneroso.

L’assicurazione ha già riconosciuto al signor Di Bernardo un’invalidità permanente del 100%, essendo costretto in carrozzina, e ha previsto un indennizzo anche piuttosto ingente. La donna però teme che usando già una parte dei soldi nell’immediato, i due si potrebbero trovare in difficoltà in futuro.

Zurich Fortuna 2.0

La garanzia “Superamento barriere architettoniche abitative” mette infatti a disposizione un indennizzo aggiuntivo (fino al 5% della somma assicurata) per rimborsare l’assicurato delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere all’interno della propria abitazione.

Si specifica che il rimborso può raggiungere un massimo di 20.000 euro.

Fortunatamente, la soluzione contenuta in Zurich Fortuna 2.0 può intervenire ulteriormente per aiutarli a superare questa enorme difficoltà.

VEICOLI IN ALBERGO

Argomento:

Una coppia di turisti, al momento della loro partenza dall’albergo riscontrano il danneggiamento di una fiancata del veicolo parcheggiato nella rimessa dell’albergo stesso, avanzano pertanto richiesta di risarcimento all’albergatore.

L’assicuratore

L’albergatore chiama in causa il proprio assicuratore il quale però eccepisce la manleva in quanto le condizioni di polizza prevedevano la copertura solo per le responsabilità del deposito in albergo di cui ai citati articoli 1783 usque 1786 del Codice Civile.

Giusto

L’assicuratore ha risposto correttamente in quanto l’articolo 1785 quinquies stabilisce una limitazione alla responsabilità dell’albergatore per veicoli, cose in esse contenute ed animali vivi.

Se pertanto la copertura assicurativa verte solo sulle responsabilità derivanti dai predetti articoli è evidente che questi non possono essere assunti all’occasione.

Zurich Albergatori

La limitazione di responsabilità sancita dall’articolo 1785 quinquies trova ragione in quanto i veicoli e gli animali vivi sono oggetto di apposito contratto di deposito a cui si deve invece applicare la disciplina sancita dall’articolo 1766 del Codice Civile.

Zurich Albergatori prevede entrambe le soluzioni nella propria proposta, ma entrambe vanno espressamente richiamate come garanzie aggiuntive.

Locali interrati

Approfondimento al prodotto Zurich Profilo Fabbricati

Il fatto:

A seguito dello spargimento di acqua, conseguente alla rottura accidentale dell’impianto idrico di un condominio, vengono danneggiate delle cose di proprietà di un condomino contenute nei locali adibiti a garage.

Subito scatta l’intervento di ricerca del punto di rottura e di spargimento dell’acqua, ma anche la conta dei danni.

Il rischio

Un dubbio serpeggia nel condominio: trattandosi di cose poste in un locale interrato, il danno dovuto allo spargimento d’acqua risulta risarcibile o viene comunemente escluso dalla copertura delle tradizionali assicurazioni riferite a questo target?

La soluzione

La polizza Zurich Profilo Fabbricati presenta anche la sezione danni da acqua, ma nella clausola relativa alle esclusioni stabilisce che sono esclusi i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati.

Se però il condominio prevede anche la presenza di detti locali, è possibile richiamare espressamente in polizza la garanzia aggiuntiva “Danni a cose in locali interrati o seminterrati”.

Per questo specifico caso la garanzia prestata vale fino alla concorrenza di euro 50.000 per sinistro con un limite di euro 200.000 per intero anno assicurato.

La copertura vale sia per le cose poste in locali di pertinenza dell’abitazione che in locali adibiti ad attività artigianali o commerciali.

Validità copertura RCA in caso di mancata registrazione pagamento del premio

Cliente RCA passa in ufficio a pagare in contanti il rinnovo della polizza semestrale RCA (quietanza); l’assicuratore (subagente) non ha la quietanza disponibile subito, pertanto chiede al cliente di ripassare.

Il cliente vuole lasciare per comodità i soldi all’assicuratore comunicando di voler ripassare a ritirare la quietanza.

L’assicuratore non rinnova la polizza dimenticando chi fosse il cliente pagatore, non avendo, nella fretta appuntato il nominativo.

Il cliente nei giorni seguenti non torna a prendere la quietanza e non si preoccupa di averla con sé alla guida dell’auto, dando per scontato di essere coperto.

A distanza di 3 mesi si vede sequestrare il mezzo dalla polizia stradale in quanto non assicurato.

A chi e in che modo viene attribuita la responsabilità?

L’ESPERTO RISPONDE

La copertura assicurativa RC Auto esiste in quanto esista un premio pagato, laddove per “pagato” si intende “registrato contabilmente”.

La semplice consegna del denaro all’intermediario non produce effetti.

Ne deriva che, nel caso in questione, il veicolo – al momento del controllo delle Autorità – era privo di copertura assicurativa RCA.

Il proprietario, conseguentemente, non può esimersi dal pagare le sanzioni che gli sono state inflitte.

Ha però diritto di rivalersi verso l’agente (che risponde dell’operato del suo subagente ) o direttamente verso il subagente al quale aveva consegnato in contanti i soldi per il pagamento del premio.

Fonte: Assinews

IL MANCINO E L’INFORTUNIO

Argomento:

Un falegname di quarant’anni, a causa di una profonda ferita da taglio alla mano sinistra ha perso una consistente fetta di capacità prensile a causa della lesione di alcuni tendini.

Il rischio

Se osserviamo la valutazione di una lesione alle mani data dalle tabelle utilizzate per la determinazione del grado di invalidità permanente, si può constatare che la percentuale riconosciuta per la perdita di funzionalità della mano sinistra è inferiore rispetto a quella stabilita per la mano destra.

Il mancino

Questa valutazione pesa all’assicurato nel caso in cui la sua mano principale fosse proprio la sinistra.

I casi di mancinismo sono piuttosto diffusi e la regolamentazione adottata con l’uso di tabelle differenziate rischia di penalizzare le persone mancine.

Zurich Fortuna 2.0

La soluzione adottata da Zurich Fortuna 2.0 prevede che in caso di mancinismo le percentuali di invalidità riconosciute per l’intero arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.

DANNI INDIRETTI

Approfondimento al prodotto Zurich For Family

Il fatto

Come recita il famoso detto: oltre al danno la beffa. È il caso di una famiglia sfrattata dalla propria abitazione a seguito di un incendio innescato dal cortocircuito del loro televisore.

La famiglia è ora costretta ad affrontare un problema doppiamente grave: ripristinare tutti i danni provocati dal fumo e dal calore e alla propria abitazione e trovare un luogo in cui alloggiare fintanto che i lavori non saranno ultimati.

La soluzione

È necessario innanzitutto classificare i danni: in primis quelli materiali riportati dall’abitazione sono danni diretti, indennizzabili tramite le garanzie base della sezione incendio della polizza Zurich For Family. Vanno poi considerate le spese che l’assicurato dovrà sopportare per utilizzare un alloggio temporaneo.

Queste spese le possiamo definire come danni indiretto e possono incidere molto anche da un punto di vista morale oltre che economico. L’assicurazione in questo caso, oltre che porsi a salvaguardia dei beni assicurati, svolge anche una funzione importante di supporto verso la famiglia danneggiata.

Zurich For Family, infatti, si impegna a sostenere le spese documentate per trasferimento e/o soggiorno in albergo in seguito a sinistro indennizzabile a termini della sezione “Incendio e danni alla proprietà”. Il limite si estende fino a 360 giorni, un lasso di tempo più che sufficiente per ritrovare la serenità all’interno del nucleo familiare e riorganizzare la situazione domestica in modo ottimale.

GRANDINE SU LUCERNARI

Il caso e Zurich Artigiani e Piccole Imprese

La premessa:

Il capannone della Moretti Termoidraulica ospita i quattro furgoni della piccola impresa e funge anche da deposito. Il fabbricato è una struttura in muratura aperta da un lato, che dà sul piazzale centrale. Adiacente ad esso sorge il piccolo ufficio del titolare, costituito da pareti di vetro.

Il sinistro

Una notte una violenta grandinata colpisce l’area. I chicchi, di dimensioni considerevoli, non risparmiano il capannone del signor Moretti, i cui lucernari vengono frantumati in pochi minuti; anche le coperture in lamiera della tettoia subiscono molti danni, spezzandosi o incrinandosi sotto il peso della grandine.

Un destino atroce attende anche le vetrate dell’ufficio del titolare, che sono abbastanza solide da non crollare, ma risultano comunque scheggiate e con abbondanti crepe su tutta la superficie.

Fortunatamente, si è salvato il contenuto del capannone che era coperto a sufficienza dalle tettoie, nonostante la rottura dei lucernari abbia permesso alla grandine di causare lievi danni anche all’interno.

Il problema

Il caso della grandine è gestito in modo molto particolare, essendo spesso escluso dalle coperture di una classica polizza incendio. Anche l’esistenza di garanzie come quella degli “Eventi atmosferici” non garantisce tutte le tipologie di danni cagionati da questa tipologia di fenomeno naturale.

Per essere sicuri che il danno prodotto dalla grandine sia tutelato dalla propria polizza contro i danni al fabbricato va ricercata una soluzione specifica, che ne disciplini la portata della copertura.

Zurich Artigiani e Piccole Imprese

Nella sezione Incendio di Zurich Artigiani e Piccole Imprese, per integrare la garanzia “Eventi Atmosferici” è stata introdotta quella denominata “Grandine”.

In essa si conviene che l’impresa di assicurazione terrà indenne l’assicurato dai danni materiali e diretti a serramenti, vetrate e lucernari in genere, oltre che lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

SMERCIO IN AZIENDA AGRICOLA

il caso e Zurich Azienda Agricola

La premessa:

La signora Martinelli è proprietaria di un’azienda agricola. Oltre alla coltivazione di diversi ortaggi, l’azienda si occupa anche di allevamento di maiali.

Il figlio recentemente ha deciso di specializzarsi nella macelleria e nella salumeria, ampliando l’azienda con un piccolo laboratorio per la produzione di insaccati.

Orgogliosi dei loro prodotti, i due decidono di procedere solo tramite vendita diretta, senza preoccuparsi di fornire i loro prodotti a catene di distribuzione.

Il sinistro

Nonostante la grande tecnica e la cura impiegate nella realizzazione degli insaccati, qualcosa purtroppo può sempre andare storto.

Dopo alcune settimane dalla vendita di un prodotto, infatti, un insegnante ed alcuni studenti di un istituto scolastico alberghiero, presentano una richiesta di risarcimento relativa ad un’intossicazione alimentare sofferta a seguito di una degustazione del prodotto durante una lezione pratica sugli insaccati.

La signora Martinelli è desolata e fatica a spiegarsi come sia potuto succedere, ma davanti al certificato medico ha poco da obbiettare: la responsabilità è sua.

Il problema

Oltre a non essere un grande pubblicità per il nuovo business dell’azienda, la richiesta di risarcimento rischia di mettere in ginocchio l’economia della fattoria, già provata dai recenti investimenti.

È necessario che la signora Martinelli trovi, dal punto di vista assicurativo, una soluzione valida, altrimenti la sua attività potrebbe trovarsi in pericolo.

La soluzione

Zurich Azienda Agricola offre soluzioni mirate per diversi aspetti della vita rurale, e sebbene possa passare inosservata, la vendita diretta è da sempre il cuore dell’azienda.

Da tanta importanza deriva anche tanta responsabilità, cosa che la signora Martinelli ha imparato recentemente. Di conseguenza è necessario tutelare queste responsabilità con le giuste coperture assicurative.

“Smercio di generi alimentari” è una garanzia che consente all’azienda agricola di essere manlevata dalla responsabilità civile derivante dallo smercio al dettaglio di generi alimentari prodotti o trasformati dall’assicurato. L’unico vincolo è che il danno si verifichi entro un anno dal momento della vendita.